RENTRI

RENTRI: il punto su tabelle d’iscrizione e periodo transitorio

Il principio e la fine (dell’anno). L’entrée del 2024 è rappresentata dal RENTRI. Il nuovo Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti è entrato in vigore lo scorso giugno. Prende il posto del vecchio SISTRI, istituito nel 2010 ma mai entrato, di fatto, in funzione e infine mandato in soffitta a inizio 2019. Vuole essere, invece, efficace e ambizioso il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. All’indomani dell’attivazione del portale e della pubblicazione del decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente, facciamo il punto sulle modalità d’iscrizione al RENTRI, le date da appuntarsi in agenda e le modalità per la trasmissione dei dati.

Che cos’è il RENTRI

Gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI¹ è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dal Decreto Ministeriale n. 59. Si tratta di un modello di gestione digitale per assolvere agli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n.152/2006. Per esempio, l’emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Uno strumento che, attraverso la verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione, garantisce il costante monitoraggio del flusso dei rifiuti. Nel dettaglio, consente di:

  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure;
  • sostenere e facilitare le autorità di controllo nella prevenzione della gestione illecita dei rifiuti;
  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione dati sulla movimentazione dei rifiuti.

Oltre a gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei, il RENTRI vuole aiutare a ridurre i tempi per la trasmissione dei dati per il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo.
LEGGI ANCHE: Classificazione dei rifiuti: novità per le linee guida SNPA

Quando entrerà in vigore il RENTRI

È partito, quindi, il conto alla rovescia che, in meno di un anno, accompagnerà enti e imprese all’appuntamento con gli adempimenti legati alla nuova piattaforma di tracciabilità. Tuttavia, il RENTRI è già attualità. Il 31 maggio 2023 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il relativo Registro elettronico nazionale. Il decreto è in vigore dal 15 giugno 2023 e prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. A partire dal 15 dicembre 2024 è previsto l’accreditamento da parte delle organizzazioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Nello specifico, entro il:

  • 13 febbraio 2025 per le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai  produttori iniziali;
  • 14 agosto 2025 per le imprese produttrici di rifiuti  speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

LEGGI ANCHE: Gestione e smaltimento rifiuti pericolosi: come funzionano?

Chi è obbligato al RENTRI

A partire dal 15 dicembre 2024, dunque, ci si dovrà iscrivere al RENTRI. Ma chi, nel dettaglio, è obbligato al RENTRI?

  • Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, è prevista l’iscrizione anche per i comuni, i loro consorzi e le comunità montane. L’iscrizione al RENTRI non è obbligatoria, invece, per gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche i soggetti non obbligati potranno iscriversi volontariamente.


LEGGI ANCHE: Ieri, oggi e domani: le tre dimensioni temporali del recupero rifiuti

FIR e registro di carico e scarico rifiuti: i nuovi modelli

In linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, l’introduzione del RENTRI rappresenta un’evoluzione del sistema  di tracciabilità dei rifiuti. Specie per quel che riguarda gli adempimenti a carico delle imprese. Vengono, infatti, introdotti i nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti. Questi documenti erano finora previsti in modalità cartacea mentre, dalla data di iscrizione RENTRI, saranno soltanto in formato digitale. L’utilizzo di questa nuova modulistica sarà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025, o comunque, dal momento in cui le imprese obbligate si saranno iscritte al nuovo registro elettronico. I criteri di compilazione di tali modelli vengono definiti dal recente Decreto Direttoriale n. 251/2023, in cui sono contenute le istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e quelle per la compilazione del FIR².


LEGGI ANCHE: Formulario identificazione rifiuti (FIR): che cos’è e quando serve

RENTRI rifiuti: tabellario delle scadenze

Attualmente siamo nel periodo transitorio del nuovo RENTRI. Si continuano, cioè, a usare gli attuali registri di carico/scarico e formulari. L’iscrizione al RENTRI verrà attuata a scaglioni dal 15 dicembre 2024. Allo stato dell’arte, questo è il tabellario delle scadenze.

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:  Data (art. 13, comma 1)

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale 

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) 

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale 

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) 

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026

NOTE
¹ Scopri di più: RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
² Per approfondire: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica