Il principio e la fine (dell’anno). L’entrée del 2024 è rappresentata dal RENTRI. Il nuovo Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti è entrato in vigore lo scorso giugno. Prende il posto del vecchio SISTRI, istituito nel 2010 ma mai entrato, di fatto, in funzione e infine mandato in soffitta a inizio 2019. Vuole essere, invece, efficace e ambizioso il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. All’indomani dell’attivazione del portale e della pubblicazione del decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente, facciamo il punto sulle modalità d’iscrizione al RENTRI, le date da appuntarsi in agenda e le modalità per la trasmissione dei dati.
Che cos’è il RENTRI
Gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI¹ è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dal Decreto Ministeriale n. 59. Si tratta di un modello di gestione digitale per assolvere agli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n.152/2006. Per esempio, l’emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Uno strumento che, attraverso la verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione, garantisce il costante monitoraggio del flusso dei rifiuti. Nel dettaglio, consente di:
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure;
- sostenere e facilitare le autorità di controllo nella prevenzione della gestione illecita dei rifiuti;
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione dati sulla movimentazione dei rifiuti.
Oltre a gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei, il RENTRI vuole aiutare a ridurre i tempi per la trasmissione dei dati per il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo.
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Quando entrerà in vigore il RENTRI
È partito, quindi, il conto alla rovescia che, in meno di un anno, accompagnerà enti e imprese all’appuntamento con gli adempimenti legati alla nuova piattaforma di tracciabilità. Tuttavia, il RENTRI è già attualità. Il 31 maggio 2023 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il relativo Registro elettronico nazionale. Il decreto è in vigore dal 15 giugno 2023 e prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. A partire dal 15 dicembre 2024 è previsto l’accreditamento da parte delle organizzazioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Nello specifico, entro il:
- 13 febbraio 2025 per le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- 14 agosto 2025 per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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Chi è obbligato al RENTRI
A partire dal 15 dicembre 2024, dunque, ci si dovrà iscrivere al RENTRI. Ma chi, nel dettaglio, è obbligato al RENTRI?
- Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, è prevista l’iscrizione anche per i comuni, i loro consorzi e le comunità montane. L’iscrizione al RENTRI non è obbligatoria, invece, per gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche i soggetti non obbligati potranno iscriversi volontariamente.
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FIR e registro di carico e scarico rifiuti: i nuovi modelli
In linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, l’introduzione del RENTRI rappresenta un’evoluzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Specie per quel che riguarda gli adempimenti a carico delle imprese. Vengono, infatti, introdotti i nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti. Questi documenti erano finora previsti in modalità cartacea mentre, dalla data di iscrizione RENTRI, saranno soltanto in formato digitale. L’utilizzo di questa nuova modulistica sarà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025, o comunque, dal momento in cui le imprese obbligate si saranno iscritte al nuovo registro elettronico. I criteri di compilazione di tali modelli vengono definiti dal recente Decreto Direttoriale n. 251/2023, in cui sono contenute le istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e quelle per la compilazione del FIR².
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RENTRI rifiuti: tabellario delle scadenze
Attualmente siamo nel periodo transitorio del nuovo RENTRI. Si continuano, cioè, a usare gli attuali registri di carico/scarico e formulari. L’iscrizione al RENTRI verrà attuata a scaglioni dal 15 dicembre 2024. Allo stato dell’arte, questo è il tabellario delle scadenze.
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI | |
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: | Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
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Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) |
Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale |
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
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Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale |
Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |