Bonifica ambientale? Ecco come intervenire

Mano che tocca il terreno accanto a una giovane piantina appena germogliata

La qualità del territorio in cui viviamo incide direttamente sulla nostra salute e sul nostro benessere. Per questo, quando un’area risulta contaminata, intervenire non significa soltanto rispettare una prescrizione normativa, ma restituire sicurezza e valore a uno spazio che può tornare a essere vissuto, utilizzato e integrato nel tessuto sociale ed economico. La bonifica ambientale nasce proprio con questo obiettivo: eliminare o ridurre le fonti di contaminazione delle matrici ambientali,  per riportare un sito a condizioni compatibili con la tutela della salute umana e dell’ambiente. In questo articolo approfondiamo che cosa si intende per bonifica ambientale, quando diventa obbligatoria e quali sono i riferimenti normativi che ne disciplinano l’attuazione.

Che cos’è la bonifica ambientale 

Lo scopo della bonifica ambientale è quello di riportare i livelli di contaminazione al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e, quando richiesto dall’analisi di rischio, delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006)1 è la legge di riferimento che disciplina in modo organico la materia. Come si può intuire, la bonifica ambientale rappresenta un’operazione strategica sotto molteplici aspetti, in quanto consente di:

  • recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione;
  • eliminare o ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute umana;
  • ripristinare condizioni di sicurezza per l’utilizzo futuro del sito a fini produttivi, residenziali o pubblici.

La bonifica ambientale costituisce inoltre un’importante opportunità di riqualificazione territoriale, favorendo la rigenerazione di aree degradate, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il rilancio economico e sociale del contesto in cui si inserisce.

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Le fasi della bonifica ambientale

Ogni intervento fa storia a sé. Tuttavia, possiamo schematizzare così le principali fasi di sviluppo. 

  • Innanzitutto, per verificare eventuali superamenti dei limiti di legge, si esegue un’indagine preliminare ambientale nella zona interessata che può coinvolgere più matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).
  • Qualora questa indagine accerti il superamento delle CSC, ovvero delle concentrazioni limite da rispettare, si procede con la predisposizione del piano di caratterizzazione ambientale. Il quale è una raccolta di dati finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività che si sono succedute sul sito “potenzialmente contaminato”. 
  • Si deve quindi definire un protocollo di campionamento e analisi, in modo da acquisire tutte le informazioni relative alle condizioni del sito.
  • Una volta svolte le attività di campo e le analisi di laboratorio, si procede alla redazione dell’analisi di rischio sito-specifica. Se le concentrazioni sono inferiori alle CSR, ovvero delle soglie specifiche da determinare caso per caso, il procedimento si conclude, ma le autorità competenti (riunite nella conferenza dei servizi) possono stabilire un piano di monitoraggio. Nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti siano superiori alle CSR, il sito viene classificato come “contaminato” e si deve quindi procedere con la bonifica. 

A questo punto, attraverso il progetto operativo di bonifica, si pianificano gli interventi, individuando obiettivi da raggiungere, tecniche da adottare, costi complessivi e tempistiche da rispettare. Il piano deve essere presentato, entro 30 giorni, dal responsabile della contaminazione oppure dal proprietario o gestore dell’area alla Regione, la quale convoca la conferenza dei servizi che comprende Comune, Provincia e tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi compresi nella bonifica.

Come ottenere la certificazione di avvenuta bonifica

Una volta terminate le operazioni previste dal progetto approvato, si procede alla fase di verifica finale. La provincia territorialmente competente deve accertare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti in sede progettuale. In questa fase vengono eseguiti campionamenti e analisi di controllo su suolo, sottosuolo ed eventuali acque sotterranee. I risultati vengono raccolti in una relazione tecnica predisposta dall’ARPA, l’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale. Nel caso in cui le concentrazioni di inquinanti siano effettivamente rientrate entro i limiti di legge, viene rilasciato il Certificato di avvenuta bonifica, che rappresenta l’atto formale che conclude il procedimento amministrativo e consente il pieno riutilizzo del sito secondo la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. In assenza di tale atto, l’iter amministrativo non può considerarsi concluso.

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Quando scatta l’obbligo di bonifica ambientale e chi la paga

Come previsto dal D.Lgs. 152/06, un procedimento di bonifica ambientale si può attivare a seguito di:

  • notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento entro 24 ore dall’episodio che ha portato alla contaminazione. In questa circostanza, si parla di MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza), dove il responsabile dell’inquinamento mette in opera le misure necessarie di prevenzione per evitare il diffondersi della contaminazione;  
  • accertamento da parte della Pubblica Amministrazione;
  • richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione.

L’esecuzione di un’indagine ambientale, preliminare all’attivazione di una eventuale procedura di bonifica può essere, inoltre, espressamente richiesta da regolamenti regionali o comunali. È il caso, per esempio, della dismissione di attività produttive o della rimozione di cisterne interrate. Per quanto riguarda le spese della bonifica, la legge prevede il principio di “chi inquina paga”, quindi i costi dell’intervento sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, che sarà chiamato a rispondere economicamente.

La situazione in Veneto 

L’articolo 239 del Testo Unico Ambientale sancisce che «gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale». In Veneto, la regione esercita competenza diretta in determinate aree di interesse, tra cui il bacino scolante della Laguna di Venezia, mentre al di fuori di tali ambiti la competenza può ricadere sui Comuni. Tra le competenze della Regione rientra la messa in sicurezza e la bonifica dell’area di Porto Marghera, identificato come sito ad alto rischio ambientale.2 

Dal punto di vista burocratico, la Regione del Veneto si è spesa per rendere l’iter più omogeneo, trasparente ed efficiente l’intero iter delle bonifiche ambientali, dal 2022 è stata introdotta una modulistica unificata, semplificata e standardizzata per le diverse fasi del procedimento, dalle comunicazioni iniziali alla presentazione dei progetti.  A supporto della gestione e del monitoraggio dei procedimenti è attiva anche l’ARBo – Anagrafe Regionale Bonifiche, uno strumento digitale che consente di consultare lo stato dei siti, la documentazione disponibile e gli esiti delle procedure in corso o concluse.3

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Reati e contravvenzioni: attenzione alle conseguenze

Il ripristino dei siti contaminati costituisce uno strumento fondamentale per la tutela delle risorse ambientali e per la difesa della salute umana. E il reato di omessa bonifica rappresenta una grave violazione, con rilevanza penale, degli obblighi ambientali previsti dalla normativa vigente e prevede delle sanzioni pecuniarie e detentive. L’obbligo di procedere alla bonifica ambientale può arrivare da un giudice o da un provvedimento dell’autorità competente per la bonifica. Sono previste anche multe per la mancata comunicazione di un evento potenzialmente in grado di contaminare l’ecosistema. Come pure per l’omessa esecuzione di un progetto di bonifica già approvato. Fare le cose per bene, insomma, conviene doppiamente. Per la sua natura, tuttavia, la bonifica ambientale è un processo complesso: in gioco vi sono tematiche ambientali, norme da rispettare, enti diversi da contattare. Senza contare l’aspetto economico. Qui scendono in campo gli esperti. Avere un interlocutore unico fidato può fare la differenza: per approcciarsi al meglio a una tematica tecnica che richiede competenze specifiche. Ma anche per essere sicuri che le bonifiche ambientali vengano fatte a regola d’arte, evitando sanzioni e rispettando le prescrizioni di legge.

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NOTE

1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

2 Ambiente e Territorio – Regione del Veneto

3 Bonifica siti inquinati – Regione del Veneto